Come fare per...


UFFICI INTERESSATI

Tribunale – Ruolo Generale
Ufficio del Giudice di pace - Ruolo Generale


INFORMAZIONI GENERALI

Quando si ritiene di aver ricevuto una sanzione amministrativa illegittima, è possibile opporsi presentando un ricorso innanzi all'Autorità Giudiziaria (Giudice di Pace o Tribunale), le cui modalità sono contenute all'interno dell'ordinanza ingiunzione notificata. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca (art .22 L. 24 novembre 1981, n. 689), gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'articolo 22 bis, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile. Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l'opposizione di cui all'articolo 22 si propone davanti al Giudice di Pace. L'opposizione si propone davanti al Tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:

  1. Di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
  2. Di previdenza e assistenza obbligatoria;
  3. Urbanistica ed edilizia;
  4. Di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
  5. Di igiene degli alimenti e delle bevande;
  6. Di società e di intermediari finanziari;
  7. Tributaria e valutaria.
L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:
  1. Se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore a € 15.493,71
  2. Quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a € 15.493,71
  3. Quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1737, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge.
NB: la regola del valore massimo non si applica alla materia degli assegni e delle violazioni al codice della strada, per le quali è sempre competente il Giudice di Pace.
Per in canone RAI è competente l'Agenzia delle Entrate o, in mancanza dell'Agenzia delle Entrate nel proprio Comune, la Direzione Regionale delle Entrate, alle quali si presenta un'istanza di autotutela ai sensi del D.P.R. 287/92 e D.M. 37/97.
Nel caso di iscrizione a ruolo di contributi o premi dovuti a enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, unitamente alle sanzioni e somme aggiuntive, il contribuente può proporre opposizione al Giudice del Lavoro (art. 24 decreto legislativo 26/02/99 n. 46) con l'assistenza obbligatoria del difensore entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario. Tale procedura è esente da bolli e diritti.


A CHI RIVOLGERSI

Presso Tribunale Ordinario di Velletri - Ruolo Generale
Presso Tribunale Ordinario di Velletri - Uffici del Giudice di Pace
Orario: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00


DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Il ricorso può essere presentato personalmente dall'intestatario dell'infrazione (se si tratta di società, dal suo legale rappresentante), da un avvocato munito di regolare mandato o da terzi se l'intestatario dell'infrazione è persona invalida o impossibilitata, in tal caso sarà necessario allegare una procura. In ogni caso il ricorrente deve presentarsi munito di documento di identità in corso di validità.
Con sentenza n. 98/2004 del 18/03/2004 la Corte Costituzionale ha stabilito (dichiarando l'illegittimità dell' art. 22 L. 689/1981), che il ricorso avverso ordinanza ingiunzione può essere spedito per posta.
Al ricorso in originale vanno allegate :

  • Tre copie del ricorso ex art. 22 L. 689/81;
  • L'originale e tre fotocopie fronte-retro della cartella esattoriale o del verbale di contestazione dell'ordinanza prefettizia;
  • Una fotocopia degli eventuali documenti che si intendono allegare;
Nel caso in cui non sia stato espressamente nominato un procuratore, nel ricorso è necessario dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune dove ha sede il Giudice al quale ci si rivolge; in caso contrario le notifiche vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.
All'udienza le parti possono stare in giudizio personalmente. Se l'opponente non compare senza un valido e giustificato motivo, il Giudice (con ordinanza appellabile) convalida il provvedimento opposto, salvo che l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente o che l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato non abbia presentato la documentazione. A seguito dell'istruttoria, il Giudice decide con sentenza impugnabile davanti al Tribunale. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, se richiesto e concorrendo gravi motivi, disponga diversamente.