Come fare per...


patrocinio a spese dello stato (gratuito patrocinio)

A CHI RIVOLGERSI

Tribunale di Velletri - Ufficio Patrocinio a Spese dello Stato (Gratuito Patrocinio), stanza 204 (2° piano)


INFORMAZIONI GENERALI

Il Patrocinio a Spese dello Stato (o Gratuito Patrocinio) e' un beneficio previsto dalla Costituzione che consiste nel fornire assistenza legale gratuita, per promuovere un giudizio o per difendersi davanti al giudice, a tutti coloro che non sono in grado di sostenere le relative spese legali. Il pagamento delle spese (avvocati, consulenti tecnici etc.), in tal caso, risulta a carico dello Stato.


CHI HA DIRITTO

Possono ottenere il gratuito patrocinio:
- i cittadini italiani,
- gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale,
- gli apolidi,
- gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

Per poter accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato la condizione necessaria e preliminare è la capacità reddituale dell'istante: il tetto massimo indicato dalla legge è attualmente di €11.528,41 (tetto modificabile ogni due anni dal Ministero della Giustizia - ultimo aggiornamento Agosto 2015). Nel computo del reddito, al fine di verificare l'appartenenza allo scaglione indicato, confluiscono tutte le forme e le fonti di sostentamento dell'istante, nonché i redditi dei familiari conviventi con colui che intenda essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato (eccezion fatta per il caso di vertenza nei confronti di uno di essi). Nella determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi esenti da IRPEF (esempio pensione invalidità, indennità accompagnamento, ecc.) o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero a imposta sostitutiva. La situazione reddituale del beneficiario, deve persistere anche in costanza di giudizio, salvo il diritto di rivalsa dell'Erario per le spese sostenute, e di conseguente facoltà di ripetizione nei confronti dell'ammesso al patrocinio gratuito qualora le condizioni economiche dell'ammesso al beneficio dovessero subire variazioni che lo portino oltre il tetto massimo consentito per legge. Le persone ammesse al patrocinio possono essere sottoposte al controllo della Guardia di Finanza, anche tramite indagini presso le banche e le agenzie di finanziamento. In caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, il richiedente è esposto a gravi responsabilità penali. Nel caso di ammissione al gratuito patrocinio per errore, si è tenuti al pagamento di tutte le spese, anche di quelle anticipate dallo Stato.


CHI NON HA DIRITTO

E’ escluso dal gratuito patrocinio nei giudizi penali:
-
chi è indagato, imputato o condannato per reati di evasione fiscale;
- chi è difeso da più di un avvocato;
negli altri giudizi:
- chi sostiene ragioni manifestamente infondate;
- chi intenti una causa per cession di crediti.
Il Giudice può revocare il gratuito patrocinio anche dopo che lo stesso è stato ammesso.


COME PRESENTARE DOMANDA

L'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato si presenta:

Nei giudizi Penali:

  • Fuori udienza, mediante deposito presso la cancelleria del giudice, oppure al giudice in udienza; per i soggetti in regime di costrizione della libertà personale:
  • Al direttore del carcere, se l'interessato è detenuto;
  • All'ufficiale di polizia giudiziaria, quando l'interessato è in detenzione domiciliare o in luogo di cura;

Negli altri giudizi:

  • Al consiglio dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competente personalmente o tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Accertata la sussistenza dei requisiti del reddito e della non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere in giudizio, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della domanda, il Consiglio competente decide sull'istanza, dandone contestuale comunicazione al destinatario e all'Agenzia delle Entrate, per gli accertamenti e i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dall'ammesso al beneficio.

Con riferimento alla scelta del difensore:

  • Nei procedimenti Civili: la parte designa discrezionalmente il proprio difensore, scegliendolo nell'ambito di un elenco depositato presso la sede territorialmente competente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
  • Nei procedimenti penali: fermo restante la libertà della nomina come nel caso precedente, può accadere che, sempre su istanza della parte, sia lo stesso magistrato a designare il difensore.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

La domanda redatta in carta semplice deve essere firmata dall'interessato (con firma autenticata dall'avvocato o dal funzionario dell'ufficio che la riceve) e può essere presentata dall'interessato o dal difensore e inoltrata a mezzo raccomandata A/R al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente.

Particolare attenzione bisogna osservare nella redazione dell'istanza che deve contenere:

  • La richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
  • L'indicazione del processo cui si riferisce ( se già pendente);
  • Le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa con indicazione delle prove (documenti, testimonianze, ecc.)
  • Le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e il codice fiscale del richiedente e dei familiari conviventi;
  • L'autocertificazione riguardante l'esistenza delle condizioni di reddito previste per la concessione del beneficio, specificando il reddito totale;
  • L'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio anche se intervenute successivamente alla presentazione della domanda. Se l'interessato non provvede a comunicare le variazioni dei limiti di reddito, il beneficio viene revocato con effetto retroattivo.

N:B: la mancanza di uno solo di questi elementi rende la domanda inammissibile.

Mentre per i cittadini italiani che possono autocertificare l'esistenza dei requisiti di legge non è necessario allegare nessun documento, per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, è necessario indicare i redditi prodotti all'estero ( allegare certificazione del Consolato del Paese d'origine che attesti quanto dichiarato nella domanda o produrre una autocertificazione in caso di impossibilità di documentarlo). I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale possono produrre la certificazione consolare entro il termine di 20 giorni, anche tramite il difensore o un familiare. Successivamente alla presentazione della domanda, il giudice o il consiglio dell'ordine possono chiedere di provare la verità delle dichiarazioni con documenti scritti o, nel caso di impossibilità, con ulteriore autocertificazione. Nei giudizi extrapenali : si devono anche descrivere i fatti e i motivi della causa che servono a valutarne la fondatezza, nonché le prove che si vogliono chiedere.